L'Imposta Comunale sugli Immobili meglio nota con l'acronimo "ICI" è un’imposta comunale che grava sul patrimonio immobiliare quali fabbricati ed aree edificabili insistenti sul territorio comunale, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992.
Aliquota Ordinaria: 5,5 per mille.
L'Ici, imposta comunale sugli immobili è dovuta:
• dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e situati nel territorio del Comune;
• dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
• dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
• dai concessionari di aree demaniali. Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e una delle pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli).
Pertanto l’ICI non è dovuta per: • l’immobile utilizzato dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione, ecc.) come abitazione principale, dove per abitazione principale deve intendersi, salvo prova contraria, l’unità immobiliare urbana nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;
• una unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale (come tale si intende il fabbricato classato C/6 – garage, box, posti auto -; C/7 - tettoie -; C/2 - magazzini o locali di deposito) come previsto dal vigente regolamento comunale in materia di ICI;
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, purchè ivi residenti;
• l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione;
• l’abitazione posseduta dal coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) su un’altra abitazione principale situata nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale;
Termini per il versamento: Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune di San Michele all’Adige per l’anno in corso va effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre.
Modalità di versamento:
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento deve essere fatto con le seguenti modalità: • tramite bollettino postale sul conto corrente postale n° 88776695 intestato a EQUITALIA T.A.A. SUEDTIROL SPA - SAN MICHELE ALL’ADIGE – TN - ICI, • tramite Mod. F24 (Codice Ente I042).
Con il modello F24 è possibile:
• versare l’I.C.I presso qualsiasi sportello bancario e postale senza spese per il contribuente; • compensare il debito ICI con l’eventuale credito derivante da imposte statali; • versare con un unico modello l’ICI dovuta a Comuni diversi. I versamenti di imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 12,00 (dodici).
Aree edificabili:
Il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, facendo anche riferimento ai valori fissati per zone omogenee, con deliberazione del consiglio comunale nr. 11 del 26.04.2006 che di seguito si riportano:
Tipologia aree fabbricabili e valore al MQ
Area residenziali di completamento “B” 450,00
Area residenziali di nuovo impianto “C” 200,00
Area di completamento B con vincolo di formazione di un comparto edificatorio 315,00
Area produttiva di interesse provinciale 250,00
Area produttiva di interesse locale 250,00
Ufficio Tributi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30