AVVISO ALLA CITTADINANZA

01 Gennaio 2012
legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1 gennaio 2012

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al DPR 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, DPR 445/2000) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
Info in allegato.